Ordinanza — n. 22256/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO LUIGI nato a AFRAGOLA il 21/06/1968 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata in parziale riforma della sentenza in data 13 maggio 2014 con cui il Tribunale di Napoli nord aveva dichiarato Luigi Esposito colpevole del reato di cui all'art.75, comma 2, d.lvo n. 159/11, commessi il 20 ottobre 2017, ha riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e ridotto la pena ad anni uno di reclusione, con conferma nel resto; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione in ordine alla commisurazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il primo motivo è generico, senza alcun riferimento specifico alla motivazione resa sul punto dalla sentenza impugnata, mentre il secondo motivo è manifestamente infondato, essendo state riconosciute le attenuanti generiche; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22256/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 159/11, commessi il 20 ottobre 2017, ha riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e ridotto la pena ad anni uno di reclusione, con conferma nel resto; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione in ordine alla commisurazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il primo motivo è generico, senza alcun riferimento specifico alla motivazione resa sul punto dalla sentenza impugnata, mentre il secondo motivo è manifestamente infondato, essendo state riconosciute le attenuanti generiche; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO LUIGI nato a AFRAGOLA il 21/06/1968 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata in parziale riforma della sentenza in data 13 maggio 2014 con cui il Tribunale di Napoli nord aveva dichiarato Luigi Esposito colpevole del reato di cui all'art.75, comma 2, d.lvo n. 159/11, commessi il 20 ottobre 2017, ha riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e ridotto la pena ad anni uno di reclusione, con conferma nel resto; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione in ordine alla commisurazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il primo motivo è generico, senza alcun riferimento specifico alla motivazione resa sul punto dalla sentenza impugnata, mentre il secondo motivo è manifestamente infondato, essendo state riconosciute le attenuanti generiche; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 maggio 2