Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22256/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22256/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22256/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO LUIGI nato a AFRAGOLA il 21/06/1968 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata in parziale riforma della sentenza in data 13 maggio 2014 con cui il Tribunale di Napoli nord aveva dichiarato Luigi Esposito colpevole del reato di cui all'art.75, comma 2, d.lvo n. 159/11, commessi il 20 ottobre 2017, ha riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e ridotto la pena ad anni uno di reclusione, con conferma nel resto; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione in ordine alla commisurazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il primo motivo è generico, senza alcun riferimento specifico alla motivazione resa sul punto dalla sentenza impugnata, mentre il secondo motivo è manifestamente infondato, essendo state riconosciute le attenuanti generiche; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22256/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 159/11, commessi il 20 ottobre 2017, ha riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e ridotto la pena ad anni uno di reclusione, con conferma nel resto; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione in ordine alla commisurazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il primo motivo è generico, senza alcun riferimento specifico alla motivazione resa sul punto dalla sentenza impugnata, mentre il secondo motivo è manifestamente infondato, essendo state riconosciute le attenuanti generiche; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva nell'infrazione sanzioni penali riduzione della pena esecuzione della pena attenuazione della pena revoca della sospensione condizionale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO LUIGI nato a AFRAGOLA il 21/06/1968 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata in parziale riforma della sentenza in data 13 maggio 2014 con cui il Tribunale di Napoli nord aveva dichiarato Luigi Esposito colpevole del reato di cui all'art.75, comma 2, d.lvo n. 159/11, commessi il 20 ottobre 2017, ha riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e ridotto la pena ad anni uno di reclusione, con conferma nel resto; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione in ordine alla commisurazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il primo motivo è generico, senza alcun riferimento specifico alla motivazione resa sul punto dalla sentenza impugnata, mentre il secondo motivo è manifestamente infondato, essendo state riconosciute le attenuanti generiche; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 maggio 2