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Ordinanza — n. 22255/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22255/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22255/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORGHETTO COSIMO nato a SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE il 11/02/1954 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 21 gennaio 2021, con cui il Tribunale di Reggio Calabria aveva dichiarato Cosimo Borghetto colpevole del reato di cui all'art.75, comma 2, d.lvo n. 159/11, commesso il 18 marzo 2020, condannandolo alla pena di anni uno e mesi due di reclusione; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione in relazione all'accertamento della consapevolezza dei pregiudizi penali delle persone incontrate e in ordine all'abitualità della frequentazione; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22255/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 159/11, commesso il 18 marzo 2020, condannandolo alla pena di anni uno e mesi due di reclusione; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione in relazione all'accertamento della consapevolezza dei pregiudizi penali delle persone incontrate e in ordine all'abitualità della frequentazione; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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violazione del divieto d'entrata condizioni della detenzione preventiva diritto di visita sorvegliato contravvenzione allegazioni di persecuzione contraddittorie osservanza dei termini
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORGHETTO COSIMO nato a SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE il 11/02/1954 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 21 gennaio 2021, con cui il Tribunale di Reggio Calabria aveva dichiarato Cosimo Borghetto colpevole del reato di cui all'art.75, comma 2, d.lvo n. 159/11, commesso il 18 marzo 2020, condannandolo alla pena di anni uno e mesi due di reclusione; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione in relazione all'accertamento della consapevolezza dei pregiudizi penali delle persone incontrate e in ordine all'abitualità della frequentazione; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 maggio 20