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Ordinanza — n. 22253/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22253/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22253/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SENISI ROBERTO CIRO nato a SAN SEVERO il 01/05/1988 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 2 luglio 2019, con cui il Tribunale di Foggia aveva dichiarato Roberto Ciro Senisi colpevole del reato di detenzione illegale di pistola e di munizioni, commesso il 1° luglio 2019, condannandolo alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed C 2.000 di multa; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione dell'accertamento della detenzione della pistola da parte dell'imputato e del diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che i motivi si risolvono nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22253/2023 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SENISI ROBERTO CIRO nato a SAN SEVERO il 01/05/1988 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 2 luglio 2019, con cui il Tribunale di Foggia aveva dichiarato Roberto Ciro Senisi colpevole del reato di detenzione illegale di pistola e di munizioni, commesso il 1° luglio 2019, condannandolo alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed C 2.000 di multa; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione dell'accertamento della detenzione della pistola da parte dell'imputato e del diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che i motivi si risolvono nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi detenzione di stupefacenti arma personale tentata rapina contrabbando di guerra
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SENISI ROBERTO CIRO nato a SAN SEVERO il 01/05/1988 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 2 luglio 2019, con cui il Tribunale di Foggia aveva dichiarato Roberto Ciro Senisi colpevole del reato di detenzione illegale di pistola e di munizioni, commesso il 1° luglio 2019, condannandolo alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed C 2.000 di multa; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione dell'accertamento della detenzione della pistola da parte dell'imputato e del diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che i motivi si risolvono nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, l'11 maggio 2