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Ordinanza — n. 22252/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22252/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22252/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALLIPARI ANTONIO nato a LOCRI il 21/06/1993 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Antonio Callipari, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, essendo il possesso del documento falso funzionale a consentire la latitanza in relazione a procedimento relativo ai reati in materia di stupefacenti; rilevato che l'ordinanza ha indicato che si tratta di reati in materia di stupefacenti, commessi nel 2016 in Lombardia, e di possesso di documento di identificazione contraffatto, accertato in San Luca il 9 novembre 2018; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22252/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALLIPARI ANTONIO nato a LOCRI il 21/06/1993 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Antonio Callipari, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, essendo il possesso del documento falso funzionale a consentire la latitanza in relazione a procedimento relativo ai reati in materia di stupefacenti; rilevato che l'ordinanza ha indicato che si tratta di reati in materia di stupefacenti, commessi nel 2016 in Lombardia, e di possesso di documento di identificazione contraffatto, accertato in San Luca il 9 novembre 2018; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze traffico di canapa infrazione qualificata LStup prova del dolo falsità ideologica in documenti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALLIPARI ANTONIO nato a LOCRI il 21/06/1993 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Antonio Callipari, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, essendo il possesso del documento falso funzionale a consentire la latitanza in relazione a procedimento relativo ai reati in materia di stupefacenti; rilevato che l'ordinanza ha indicato che si tratta di reati in materia di stupefacenti, commessi nel 2016 in Lombardia, e di possesso di documento di identificazione contraffatto, accertato in San Luca il 9 novembre 2018; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 11 maggio 2