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Ordinanza — n. 22251/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22251/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22251/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIGNATARO GIUSEPPE nato a TERLIZZI il 25/06/1991 avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 24 settembre 2019, con cui il Tribunale di Trani aveva dichiarato Giuseppe Pignataro colpevole del reato di cui all'art.76, comma 2, d.lvo n. 159/11, commesso il 10 dicembre 2014, condannandolo alla pena di anni uno di reclusione ed C 1.000 di multa; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, risultando la recidiva esclusa dal primo giudice; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22251/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 159/11, commesso il 10 dicembre 2014, condannandolo alla pena di anni uno di reclusione ed C 1.000 di multa; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, risultando la recidiva esclusa dal primo giudice; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena sanzioni penali revoca della sospensione condizionale pene condizionali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIGNATARO GIUSEPPE nato a TERLIZZI il 25/06/1991 avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 24 settembre 2019, con cui il Tribunale di Trani aveva dichiarato Giuseppe Pignataro colpevole del reato di cui all'art.76, comma 2, d.lvo n. 159/11, commesso il 10 dicembre 2014, condannandolo alla pena di anni uno di reclusione ed C 1.000 di multa; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, risultando la recidiva esclusa dal primo giudice; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 maggio 202