Ordinanza — n. 22249/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FULLE SIMON nato a RIVA DEL GARDA il 22/04/1980 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza in data 7 giugno 2021 con cui il Tribunale di Pavia aveva dichiarato Simon Fulle colpevole del reato di detenzione e porto illegali di pistola, cui all'art.75, comma 2, d.lvo n. 159/11, commesso il 16 settembre 2016, ha dichiarato l'estinzione per prescrizione della contravvenzione ascritta al capo 2 e ridotto la pena ad anni uno e mesi tre di reclusione, con conferma nel resto; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione in ordine all'identificazione dell'imputato, alla insussistenza dì un ragionevole dubbio circa la responsabilità dell'imputato e, infine, alla commisurazione della pena; rilevato che la sentenza di appello ha motivato in ordine all'individuazione dell'imputato, ripreso dalle telecamere del sistema di video sorveglianza e in relazione alla misura della pena contenuta nel minimo; ritenuto quindi che i motivi di ricorso ripropongono questioni merito già esaminate e motivate, mentre la sussistenza di un dubbio ragionevole è solo genericamente prospettata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22249/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 159/11, commesso il 16 settembre 2016, ha dichiarato l'estinzione per prescrizione della contravvenzione ascritta al capo 2 e ridotto la pena ad anni uno e mesi tre di reclusione, con conferma nel resto; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione in ordine all'identificazione dell'imputato, alla insussistenza dì un ragionevole dubbio circa la responsabilità dell'imputato e, infine, alla commisurazione della pena; rilevato che la sentenza di appello ha motivato in ordine all'individuazione dell'imputato, ripreso dalle telecamere del sistema di video sorveglianza e in relazione alla misura della pena contenuta nel minimo; ritenuto quindi che i motivi di ricorso ripropongono questioni merito già esaminate e motivate, mentre la sussistenza di un dubbio ragionevole è solo genericamente prospettata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FULLE SIMON nato a RIVA DEL GARDA il 22/04/1980 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza in data 7 giugno 2021 con cui il Tribunale di Pavia aveva dichiarato Simon Fulle colpevole del reato di detenzione e porto illegali di pistola, cui all'art.75, comma 2, d.lvo n. 159/11, commesso il 16 settembre 2016, ha dichiarato l'estinzione per prescrizione della contravvenzione ascritta al capo 2 e ridotto la pena ad anni uno e mesi tre di reclusione, con conferma nel resto; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione in ordine all'identificazione dell'imputato, alla insussistenza dì un ragionevole dubbio circa la responsabilità dell'imputato e, infine, alla commisurazione della pena; rilevato che la sentenza di appello ha motivato in ordine all'individuazione dell'imputato, ripreso dalle telecamere del sistema di video sorveglianza e in relazione alla misura della pena contenuta nel minimo; ritenuto quindi che i motivi di ricorso ripropongono questioni merito già esaminate e motivate, mentre la sussistenza di un dubbio ragionevole è solo genericamente prospettata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 maggi