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Ordinanza — n. 22248/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22248/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22248/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEGROTTAGLIE VITO nato a MONTESCAGLIOSO il 08/11/1967 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata in parziale riforma della sentenza in data 22 luglio 2020 con cui il Tribunale di Milano aveva dichiarato Vito Legrottaglie colpevole del reato di cui all'art.75, comma 2, d.lvo n. 159/11, commesso il 6 febbraio 2018, ha riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e ridotto la pena ad anni uno di reclusione, con conferma nel resto; rilevato che i motivi di ricorso non sono collegati con l'oggetto della sentenza impugnata, ma si riferiscono a sentenza di versa da quella indicata nell'intestazione dell'atto; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22248/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 159/11, commesso il 6 febbraio 2018, ha riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e ridotto la pena ad anni uno di reclusione, con conferma nel resto; rilevato che i motivi di ricorso non sono collegati con l'oggetto della sentenza impugnata, ma si riferiscono a sentenza di versa da quella indicata nell'intestazione dell'atto; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione procedura di revisione penale reati violenti legittimità della carcerazione preventiva sanzione penale contravvenzione bagatellare
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEGROTTAGLIE VITO nato a MONTESCAGLIOSO il 08/11/1967 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata in parziale riforma della sentenza in data 22 luglio 2020 con cui il Tribunale di Milano aveva dichiarato Vito Legrottaglie colpevole del reato di cui all'art.75, comma 2, d.lvo n. 159/11, commesso il 6 febbraio 2018, ha riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e ridotto la pena ad anni uno di reclusione, con conferma nel resto; rilevato che i motivi di ricorso non sono collegati con l'oggetto della sentenza impugnata, ma si riferiscono a sentenza di versa da quella indicata nell'intestazione dell'atto; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, I'll maggio 202