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Ordinanza — n. 22247/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22247/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22247/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIUZZI LUIGI nato a BARI il 01/04/1978 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; A Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 4 novembre 2019, con cui il Tribunale di Trani aveva dichiarato Luigi Liuzzi colpevole dei reati di fabbricazione e detenzione di arma clandestina e di detenzione illegale di arma comune da sparo, commesso il 5 ottobre 2018, condannandolo alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed C 3.000 di multa; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione dell'accertamento in ordine alla fabbricazione dell'arma clandestina; ritenuto che il motivo è generico, privo di alcuna specifica argomentazione in relazione alla decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22247/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIUZZI LUIGI nato a BARI il 01/04/1978 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; A Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 4 novembre 2019, con cui il Tribunale di Trani aveva dichiarato Luigi Liuzzi colpevole dei reati di fabbricazione e detenzione di arma clandestina e di detenzione illegale di arma comune da sparo, commesso il 5 ottobre 2018, condannandolo alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed C 3.000 di multa; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione dell'accertamento in ordine alla fabbricazione dell'arma clandestina; ritenuto che il motivo è generico, privo di alcuna specifica argomentazione in relazione alla decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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fabbricazione di materie esplosive porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi arma personale abuso di materiali costruzione abusiva
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIUZZI LUIGI nato a BARI il 01/04/1978 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; A Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 4 novembre 2019, con cui il Tribunale di Trani aveva dichiarato Luigi Liuzzi colpevole dei reati di fabbricazione e detenzione di arma clandestina e di detenzione illegale di arma comune da sparo, commesso il 5 ottobre 2018, condannandolo alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed C 3.000 di multa; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione dell'accertamento in ordine alla fabbricazione dell'arma clandestina; ritenuto che il motivo è generico, privo di alcuna specifica argomentazione in relazione alla decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 maggio 2