Ordinanza — n. 22246/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARLATO LUIGI nato a NOCERA INFERIORE il 28/01/1955 avverso l'ordinanza del 26/10/2022 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata in accoglimento della richiesta presentata da Luigi Parlato ha riconosciuto, in executivis, la continuazione fra reati giudicati dalle sentenze pronunciate, in data 4 marzo 2010 e 5 novembre 2003, dalla Corte di appello di Salerno, determinando la pena complessiva in anni sei e mesi dieci di reclusione ed C 1.600 di multa; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato violazione di legge in relazione all'individuazione del reato più grave, da compiere sulla base del criterio della pena edittale e non secondo il criterio della pena inflitta, violazione di legge che ha comportato anche l'illegittima negazione delle attenuanti generiche e l'eccessività dell'aumento per i reati così detti satellite; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, risultando il reato più grave individuato a norma dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., norma che riguarda l'istituto di cui all'art. 671 cod. proc. pen.; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 187 disp. att. cod. proc. pen, art. 671 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 22246/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 187 disp. att. cod. proc. pen., norma che riguarda l'istituto di cui all'art. 671 cod. proc. pen.; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARLATO LUIGI nato a NOCERA INFERIORE il 28/01/1955 avverso l'ordinanza del 26/10/2022 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata in accoglimento della richiesta presentata da Luigi Parlato ha riconosciuto, in executivis, la continuazione fra reati giudicati dalle sentenze pronunciate, in data 4 marzo 2010 e 5 novembre 2003, dalla Corte di appello di Salerno, determinando la pena complessiva in anni sei e mesi dieci di reclusione ed C 1.600 di multa; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato violazione di legge in relazione all'individuazione del reato più grave, da compiere sulla base del criterio della pena edittale e non secondo il criterio della pena inflitta, violazione di legge che ha comportato anche l'illegittima negazione delle attenuanti generiche e l'eccessività dell'aumento per i reati così detti satellite; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, risultando il reato più grave individuato a norma dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., norma che riguarda l'istituto di cui all'art. 671 cod. proc. pen.; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 11 maggio