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Ordinanza — n. 22246/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22246/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22246/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARLATO LUIGI nato a NOCERA INFERIORE il 28/01/1955 avverso l'ordinanza del 26/10/2022 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata in accoglimento della richiesta presentata da Luigi Parlato ha riconosciuto, in executivis, la continuazione fra reati giudicati dalle sentenze pronunciate, in data 4 marzo 2010 e 5 novembre 2003, dalla Corte di appello di Salerno, determinando la pena complessiva in anni sei e mesi dieci di reclusione ed C 1.600 di multa; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato violazione di legge in relazione all'individuazione del reato più grave, da compiere sulla base del criterio della pena edittale e non secondo il criterio della pena inflitta, violazione di legge che ha comportato anche l'illegittima negazione delle attenuanti generiche e l'eccessività dell'aumento per i reati così detti satellite; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, risultando il reato più grave individuato a norma dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., norma che riguarda l'istituto di cui all'art. 671 cod. proc. pen.; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 187 disp. att. cod. proc. pen, art. 671 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 22246/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 187 disp. att. cod. proc. pen., norma che riguarda l'istituto di cui all'art. 671 cod. proc. pen.; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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adeguamento della pena alleggerimento della pena gravità della pena modalità di calcolo dell'ammenda formazione di una pena complessiva sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 187 disp. att. cod. proc. pen
art. 671 cod. proc. pen
pen., norma che riguarda l'istituto di cui all'art. 671 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARLATO LUIGI nato a NOCERA INFERIORE il 28/01/1955 avverso l'ordinanza del 26/10/2022 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata in accoglimento della richiesta presentata da Luigi Parlato ha riconosciuto, in executivis, la continuazione fra reati giudicati dalle sentenze pronunciate, in data 4 marzo 2010 e 5 novembre 2003, dalla Corte di appello di Salerno, determinando la pena complessiva in anni sei e mesi dieci di reclusione ed C 1.600 di multa; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato violazione di legge in relazione all'individuazione del reato più grave, da compiere sulla base del criterio della pena edittale e non secondo il criterio della pena inflitta, violazione di legge che ha comportato anche l'illegittima negazione delle attenuanti generiche e l'eccessività dell'aumento per i reati così detti satellite; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, risultando il reato più grave individuato a norma dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., norma che riguarda l'istituto di cui all'art. 671 cod. proc. pen.; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 11 maggio