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Ordinanza — n. 22244/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22244/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22244/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLLAI MAURO nato a CAGLIARI il 23/09/1974 avverso l'ordinanza del 16/11/2022 del GIP TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Mauro Sollai, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il ricorrente, sollecitato l'incidente di costituzionalità in relazione all'art. 12 cod. pen. "nella parte in cui non prevede il riconoscimento di sentenze straniere ai fini della individuazione di un medesimo disegno criminoso" per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione, con il primo motivo, ha denunciato la contraddittorietà della motivazione, laddove è stato ritenuto che l'istanza fosse riproposizione di altra precedente, pur dando atto della novità delle ragioni poste a fondamento della stessa, e, con il secondo motivo, violazione di legge, essendo stata negata l'ammissibilità della continuazione con reati giudicati da sentenza straniera ritenuto che l'ordinanza impugnata ha ritenuto l'istanza della parte meramente reiterativa di altra precedente, senza deduzione di elementi di fatto nuovi né di argomenti in diritto che non siano stati già esaminati; ritenuto che il primo motivo, che riguarda la ragione della decisione, è generico in quanto non si confronta con l'argomento della non novità delle ragioni di fatto e di diritto esposte nella nuova istanza; ritenuto che sia la questione di costituzionalità che il secondo motivo risultano, stante l'inammissibilità dell'istanza, estranei alla ragione della decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 12 cod. pen; Ordinanza — n. 22244/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 12 cod. pen. "nella parte in cui non prevede il riconoscimento di sentenze straniere ai fini della individuazione di un medesimo disegno criminoso" per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione, con il primo motivo, ha denunciato la contraddittorietà della motivazione, laddove è stato ritenuto che l'istanza fosse riproposizione di altra precedente, pur dando atto della novità delle ragioni poste a fondamento della stessa, e, con il secondo motivo, violazione di legge, essendo stata negata l'ammissibilità della continuazione con reati giudicati da sentenza straniera ritenuto che l'ordinanza impugnata ha ritenuto l'istanza della parte meramente reiterativa di altra precedente, senza deduzione di elementi di fatto nuovi né di argomenti in diritto che non siano stati già esaminati; ritenuto che il primo motivo, che riguarda la ragione della decisione, è generico in quanto non si confronta con l'argomento della non novità delle ragioni di fatto e di diritto esposte nella nuova istanza; ritenuto che sia la questione di costituzionalità che il secondo motivo risultano, stante l'inammissibilità dell'istanza, estranei alla ragione della decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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riestradizione riconoscimento di decisioni straniere allontanamento legge sugli stranieri esecuzione all'estero reati che compromettono le relazioni con gli Stati esteri

Disposizioni normative citate

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art. 12 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLLAI MAURO nato a CAGLIARI il 23/09/1974 avverso l'ordinanza del 16/11/2022 del GIP TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Mauro Sollai, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il ricorrente, sollecitato l'incidente di costituzionalità in relazione all'art. 12 cod. pen. "nella parte in cui non prevede il riconoscimento di sentenze straniere ai fini della individuazione di un medesimo disegno criminoso" per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione, con il primo motivo, ha denunciato la contraddittorietà della motivazione, laddove è stato ritenuto che l'istanza fosse riproposizione di altra precedente, pur dando atto della novità delle ragioni poste a fondamento della stessa, e, con il secondo motivo, violazione di legge, essendo stata negata l'ammissibilità della continuazione con reati giudicati da sentenza straniera ritenuto che l'ordinanza impugnata ha ritenuto l'istanza della parte meramente reiterativa di altra precedente, senza deduzione di elementi di fatto nuovi né di argomenti in diritto che non siano stati già esaminati; ritenuto che il primo motivo, che riguarda la ragione della decisione, è generico in quanto non si confronta con l'argomento della non novità delle ragioni di fatto e di diritto esposte nella nuova istanza; ritenuto che sia la questione di costituzionalità che il secondo motivo risultano, stante l'inammissibilità dell'istanza, estranei alla ragione della decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1111 m