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Ordinanza — n. 22241/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22241/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22241/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO OMAR nato a MONCALIERI il 13/01/1975 avverso l'ordinanza del 07/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; • Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da Omar Marino avverso l'ordinanza, pronunciata in data 5 settembre 2022, del magistrato di sorveglianza di Potenza che aveva accolto solo in parte il reclamo ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen.; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato violazione di legge, in quanto, a fronte di superficie inferiore a 4 metri quadri il Tribunale di sorveglianza aveva omesso la valutazione globale delle condizioni di detenzione; rilevato che il motivo di ricorso è generico in quanto non specifica le censure in relazione all'accertamento compiuto in ordine a tre diversi istituti penitenziari e non si confronta con la motivazione, che ha precisato sia la superficie disponibile in cella sia le ore che il detenuto trascorreva fuori dalla cella e le attività trattamentali offerte; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22241/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; • Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da Omar Marino avverso l'ordinanza, pronunciata in data 5 settembre 2022, del magistrato di sorveglianza di Potenza che aveva accolto solo in parte il reclamo ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen.; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato violazione di legge, in quanto, a fronte di superficie inferiore a 4 metri quadri il Tribunale di sorveglianza aveva omesso la valutazione globale delle condizioni di detenzione; rilevato che il motivo di ricorso è generico in quanto non specifica le censure in relazione all'accertamento compiuto in ordine a tre diversi istituti penitenziari e non si confronta con la motivazione, che ha precisato sia la superficie disponibile in cella sia le ore che il detenuto trascorreva fuori dalla cella e le attività trattamentali offerte; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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regime penitenziario semiprigionia misure sostitutive della carcerazione amministrazione penitenziaria adeguamento della pena diritto penitenziario
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO OMAR nato a MONCALIERI il 13/01/1975 avverso l'ordinanza del 07/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; • Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da Omar Marino avverso l'ordinanza, pronunciata in data 5 settembre 2022, del magistrato di sorveglianza di Potenza che aveva accolto solo in parte il reclamo ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen.; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato violazione di legge, in quanto, a fronte di superficie inferiore a 4 metri quadri il Tribunale di sorveglianza aveva omesso la valutazione globale delle condizioni di detenzione; rilevato che il motivo di ricorso è generico in quanto non specifica le censure in relazione all'accertamento compiuto in ordine a tre diversi istituti penitenziari e non si confronta con la motivazione, che ha precisato sia la superficie disponibile in cella sia le ore che il detenuto trascorreva fuori dalla cella e le attività trattamentali offerte; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 11 maggio 2