Ordinanza — n. 22240/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANDAZZO IVAN nato a MILANO il 15/08/1984 avverso l'ordinanza del 17/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Ivan Randazzo, di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, che aveva proceduto a un giudizio difforme da quello effettuato in occasione di una precedente ammissione alla misura alternativa; rilevato che l'ordinanza, premesso che il ricorrente era in espiazione di pena inflitta per reati commessi negli anni 2013 e 2015, ha ritenuto la non idoneità rieducativa della misura richiesta in ragione della pendenza di procedimenti per reati gravi commessi negli anni 2015, 2019 e 2021; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22240/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Ivan Randazzo, di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, che aveva proceduto a un giudizio difforme da quello effettuato in occasione di una precedente ammissione alla misura alternativa; rilevato che l'ordinanza, premesso che il ricorrente era in espiazione di pena inflitta per reati commessi negli anni 2013 e 2015, ha ritenuto la non idoneità rieducativa della misura richiesta in ragione della pendenza di procedimenti per reati gravi commessi negli anni 2015, 2019 e 2021; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANDAZZO IVAN nato a MILANO il 15/08/1984 avverso l'ordinanza del 17/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Ivan Randazzo, di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, che aveva proceduto a un giudizio difforme da quello effettuato in occasione di una precedente ammissione alla misura alternativa; rilevato che l'ordinanza, premesso che il ricorrente era in espiazione di pena inflitta per reati commessi negli anni 2013 e 2015, ha ritenuto la non idoneità rieducativa della misura richiesta in ragione della pendenza di procedimenti per reati gravi commessi negli anni 2015, 2019 e 2021; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 11 maggio