Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22231/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic criticism and failure to prove statutory defenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22231/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Mario Masillo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for the crime in Article 385 of the Penal Code, arguing generic grounds regarding the lack of justification under Article 54 and the exclusion of punishability under Article 131-bis. The court rejected these arguments as merely repetitive of issues already thoroughly examined and dismissed by the appellate judge, who correctly noted that the specific recidivism element precludes the application of the particular leniency provision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 385 cod. pen.; Art. 54 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal based on generic criticism of the lower court's reasoning is inadmissible, and the exclusion of punishability for particular leniency cannot be applied when specific recidivism is recognized due to the implied high degree of culpability.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic criticism inadmissibility Article 385 Penal Code Article 54 justification defense Article 131-bis leniency specific recidivism exclusion social danger assessment appellate court review

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 cod. pen.
Art. 54 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
4 della sentenza impugnata) e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; che, infine, quanto a tale seconda censura, il giudice del gravame ha correttamente motivato (cfr.
art. 385 cod. pen
art. 54 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
4 della sentenza impugnata) e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; che, infine, quanto a tale seconda censura, il giudice del gravame ha correttamente motivato (cfr.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5 n. 1489 del 19/10/2020 - Rv. 280250
non può essere applicata in caso di riconoscimento della recidiva reiterata specifica, elemento sintomatico della accentuata pericolosità sociale dell'imputato per l'elevato grado di colpevolezza che essa implica (Sez. 5 n. 1489 del 19/10/2020 - Rv. 280250).

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Masillo Mario, nato a Napoli il 09/05/1962 avverso la sentenza del 30/05/2022 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente a oggetto una censura generica; Considerato, inoltre, che il motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla mancata integrazione della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen., là dcve non è stato dimostrato il pericolo per la vita ed il requisito della inevitabilità altrimenti (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; che, infine, quanto a tale seconda censura, il giudice del gravame ha correttamente motivato (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) ed, in ogni caso, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata in caso di riconoscimento della recidiva reiterata specifica, elemento sintomatico della accentuata pericolosità sociale dell'imputato per l'elevato grado di colpevolezza che essa implica (Sez. 5 n. 1489 del 19/10/2020 - Rv. 280250).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così