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Ordinanza — n. 22228/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22228/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22228/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Campanile Guido, nato a Foggia il 02.12.1977 avverso la sentenza del 10/02/2022 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura il vizio di motivazione in ordine all'omessa esclusione della contestata recidiva in relazione alla condanna per i reati di cui agli artt. 336 e 341-bis cod. pen.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22228/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 336 e 341-bis cod. pen.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione pentito revisione della sentenza penale sanzioni penali guida nonostante revoca della patente criminalità persistente
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Campanile Guido, nato a Foggia il 02.12.1977 avverso la sentenza del 10/02/2022 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura il vizio di motivazione in ordine all'omessa esclusione della contestata recidiva in relazione alla condanna per i reati di cui agli artt. 336 e 341-bis cod. pen.

è manifestamente infondato, dal momenl:o che risulta coerente e, per come argomentata, non censurabile in sede di legittimità, la motivazione con la quale i giudici di merito hanno riconosciuto la contestata recidiva, considerando che le gravi modalità del fatto oggetto di giudizio lo rendessero espressione di una perdurante irclinazione al delitto del ricorrente; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/05