Ordinanza — n. 22227/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUTO SAVERIO nato a BARI il 26/01/1994 avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; 4 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura la mptivazione della sentenza impugnata in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen., è manifestamente infondato, dal momento che la Corte d'appello - nell'esercizio del suo potere discrezionale e con motivazione logica e, per come argomentata, non censurabile in sede di legittimità - ha ritenuto congrua la pena applicata dal giudice di primo grado, che aveva valorizzato le gravi modalità della condotta e l'intensii:à del dolo del ricorrente; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/05
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 22227/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen., è manifestamente infondato, dal momento che la Corte d'appello - nell'esercizio del suo potere discrezionale e con motivazione logica e, per come argomentata, non censurabile in sede di legittimità - ha ritenuto congrua la pena applicata dal giudice di primo grado, che aveva valorizzato le gravi modalità della condotta e l'intensii:à del dolo del ricorrente; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/05
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUTO SAVERIO nato a BARI il 26/01/1994 avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; 4 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura la mptivazione della sentenza impugnata in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen., è manifestamente infondato, dal momento che la Corte d'appello - nell'esercizio del suo potere discrezionale e con motivazione logica e, per come argomentata, non censurabile in sede di legittimità - ha ritenuto congrua la pena applicata dal giudice di primo grado, che aveva valorizzato le gravi modalità della condotta e l'intensii:à del dolo del ricorrente; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/05