Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22226/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22226/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22226/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Pedico Geremia, nato a Cerignola il 05.10.1988 avverso la sentenza del 27/06/2022 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura il vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, dal momento che la Corte d'appello - cori motivazione coerente e logica e pertanto non censurabile in sede di legittimità - ha ritenuto congrua la pena inflitta dal giudice di primo grado, che si discostava solo lievemente dal minimo edittale grado, alla luce della oggettiva gravità e pericolosità della condotta (cfr. sentenza impugnata pag. 4); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/0

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22226/2023 — snpen · Corte di Cassazione: sentenza impugnata pag. 4); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/0

Parole chiave

Generato dall'IA
controllo della commisurazione della pena sanzioni penali adeguamento della pena pena pecuniaria sospesa commisurazione della pena per traffico di stupefacenti sanzione sproporzionata
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Pedico Geremia, nato a Cerignola il 05.10.1988 avverso la sentenza del 27/06/2022 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura il vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, dal momento che la Corte d'appello - cori motivazione coerente e logica e pertanto non censurabile in sede di legittimità - ha ritenuto congrua la pena inflitta dal giudice di primo grado, che si discostava solo lievemente dal minimo edittale grado, alla luce della oggettiva gravità e pericolosità della condotta (cfr. sentenza impugnata pag. 4); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/0