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Ordinanza — n. 22225/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22225/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22225/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Altonnano Raffaele, nato a Barletta il 09/05/1991 avverso la sentenza del 08/03/2022 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen. sono inammissibili perché aventi a oggetto censure generiche; Considerato, inoltre, che con riferimento alla prima censura attraverso cui si invoca la sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen. e la esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n.2, cod. pen., il ricorrente propone un motivo non dedotto in precedenza in sede di merito e, pertanto, inammissibile; che, infine, quanto alla commisurazione del trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine alla congruità della pena e alla mancata concessione dei benefici richiesti (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata);

Regesto Legislator

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art. 393-bis cod. pen; Ordinanza — n. 22225/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 e 582 cod. pen. sono inammissibili perché aventi a oggetto censure generiche; Considerato, inoltre, che con riferimento alla prima censura attraverso cui si invoca la sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen. e la esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n.2, cod. pen., il ricorrente propone un motivo non dedotto in precedenza in sede di merito e, pertanto, inammissibile; che, infine, quanto alla commisurazione del trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine alla congruità della pena e alla mancata concessione dei benefici richiesti (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata);

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali obbligo di articolare le censure motivi di cassazione legittimazione a ricorrere impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

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art. 393-bis cod. pen
sono inammissibili perché aventi a oggetto censure generiche; Considerato, inoltre, che con riferimento alla prima censura attraverso cui si invoca la sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Altonnano Raffaele, nato a Barletta il 09/05/1991 avverso la sentenza del 08/03/2022 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen. sono inammissibili perché aventi a oggetto censure generiche; Considerato, inoltre, che con riferimento alla prima censura attraverso cui si invoca la sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen. e la esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n.2, cod. pen., il ricorrente propone un motivo non dedotto in precedenza in sede di merito e, pertanto, inammissibile; che, infine, quanto alla commisurazione del trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine alla congruità della pena e alla mancata concessione dei benefici richiesti (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci