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Ordinanza — n. 22224/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22224/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22224/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Linnontini Cosimo, nato a Triggiano il 03/10/1976 avverso la sentenza del 25/03/2022 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché aventi a oggetto censure generiche; Considerato, inoltre, che il primo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato (cfr. pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata); che, in ordine alla sussistenza della recidiva contestata, la Corte ha motivato in maniera logica e coerente, là dove ha osservato che la gravità della condotta posta in essere - caratterizzata dalla arbitrarietà dell'allontanamento - si legava ai precedenti penali di natura specifica e commessi in costante sequenza temporale, al punto da rivelare la pericolosità del ricorrente; che, in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, negando il beneficio richiesto alla luce dei precedenti penali specifici e dell'assenza di elementi positivamente valorizzabili a tali fini.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 22224/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. sono inammissibili perché aventi a oggetto censure generiche; Considerato, inoltre, che il primo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato (cfr. pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata); che, in ordine alla sussistenza della recidiva contestata, la Corte ha motivato in maniera logica e coerente, là dove ha osservato che la gravità della condotta posta in essere - caratterizzata dalla arbitrarietà dell'allontanamento - si legava ai precedenti penali di natura specifica e commessi in costante sequenza temporale, al punto da rivelare la pericolosità del ricorrente; che, in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, negando il beneficio richiesto alla luce dei precedenti penali specifici e dell'assenza di elementi positivamente valorizzabili a tali fini.

Parole chiave

Generato dall'IA
art. 385 cod. pen

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 385 cod. pen

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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Linnontini Cosimo, nato a Triggiano il 03/10/1976 avverso la sentenza del 25/03/2022 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché aventi a oggetto censure generiche; Considerato, inoltre, che il primo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato (cfr. pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata); che, in ordine alla sussistenza della recidiva contestata, la Corte ha motivato in maniera logica e coerente, là dove ha osservato che la gravità della condotta posta in essere - caratterizzata dalla arbitrarietà dell'allontanamento - si legava ai precedenti penali di natura specifica e commessi in costante sequenza temporale, al punto da rivelare la pericolosità del ricorrente; che, in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, negando il beneficio richiesto alla luce dei precedenti penali specifici e dell'assenza di elementi positivamente valorizzabili a tali fini.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec