Ordinanza — n. 22223/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Lanza Savino, nato a Foggia il 19/10/1983 avverso la sentenza del 17/02/2022 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente a oggetto una censura generica; Considerato, inoltre, che con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo e alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. peri., la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 22223/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. è inammissibile perché avente a oggetto una censura generica; Considerato, inoltre, che con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo e alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. peri., la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata).
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Lanza Savino, nato a Foggia il 19/10/1983 avverso la sentenza del 17/02/2022 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente a oggetto una censura generica; Considerato, inoltre, che con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo e alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. peri., la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il