Ordinanza — n. 22221/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Venosa Francesco, nata a Napoli il 29/08/1986 avverso la sentenza del 09/09/2022 emessa dalla Corte d'appello di Brescia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché avente a oggetto una censura generica; Considerato, invero, che con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, il giudice del gravame ha fatto ricorso a una motivazione logica, coerente e lineare, là dove ha osservato che i numerosi precedenti penali ostavano al riconoscimento richiesto (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) ed, in ogni caso, l'impygnazione deve ritenersi generica perché manca di indicare gli elementi positivi, pretermessi dal giudice del merito, utili al riconoscimento delle attenuanti invocate;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 22221/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. è inammissibile perché avente a oggetto una censura generica; Considerato, invero, che con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, il giudice del gravame ha fatto ricorso a una motivazione logica, coerente e lineare, là dove ha osservato che i numerosi precedenti penali ostavano al riconoscimento richiesto (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) ed, in ogni caso, l'impygnazione deve ritenersi generica perché manca di indicare gli elementi positivi, pretermessi dal giudice del merito, utili al riconoscimento delle attenuanti invocate;
Parole chiave
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Venosa Francesco, nata a Napoli il 29/08/1986 avverso la sentenza del 09/09/2022 emessa dalla Corte d'appello di Brescia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché avente a oggetto una censura generica; Considerato, invero, che con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, il giudice del gravame ha fatto ricorso a una motivazione logica, coerente e lineare, là dove ha osservato che i numerosi precedenti penali ostavano al riconoscimento richiesto (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) ed, in ogni caso, l'impygnazione deve ritenersi generica perché manca di indicare gli elementi positivi, pretermessi dal giudice del merito, utili al riconoscimento delle attenuanti invocate;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso