Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22220/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22220/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22220/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Krimi Baderddine, nato in Tunisia il 09.12.1944 avverso la sentenza del 12/10/2022 emessa dalla Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, afferente al vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., dovendo la condotta del ricorrente considerarsi alla stregua di una mera resistenza passiva, mira a prefigurare un'alternativa lettura delle fonti probatorie, non consentita in sede di legittimità in assenza dell'individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali, dal momento che risulta accertato che il ricorrente non si limitava a divincolarsi ma sferrava calci e pugni, condotta idonea ad integrare il requisito della violenza richiesto dall'art. 337 cod. pen.;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 22220/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello - con motivazione coerente e, per come argomentata, non sindacabile nella presente sede - ritenuto che le modalità della condotta fossero ostative alla concessione di tali circostanze, non emergendo ulteriori elementi positivamente valorizzabili, anche alla luce dei precedenti penali del ricorrente; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
violenza contro le autorità disobbedienza militare crimine di aggressione atti impugnabili reati violenti reati contro la tranquillità pubblica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 337 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Krimi Baderddine, nato in Tunisia il 09.12.1944 avverso la sentenza del 12/10/2022 emessa dalla Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, afferente al vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., dovendo la condotta del ricorrente considerarsi alla stregua di una mera resistenza passiva, mira a prefigurare un'alternativa lettura delle fonti probatorie, non consentita in sede di legittimità in assenza dell'individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali, dal momento che risulta accertato che il ricorrente non si limitava a divincolarsi ma sferrava calci e pugni, condotta idonea ad integrare il requisito della violenza richiesto dall'art. 337 cod. pen.;

Considerato che il secondo motivo, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello - con motivazione coerente e, per come argomentata, non sindacabile nella presente sede - ritenuto che le modalità della condotta fossero ostative alla concessione di tali circostanze, non emergendo ulteriori elementi positivamente valorizzabili, anche alla luce dei precedenti penali del ricorrente; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso