Ordinanza — n. 22218/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Alampi Vincenzo, nato a Palmi il 08.05.1985 avverso la sentenza del 25/10/2022 emessa dalla Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Giordano OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura l'omessa riqualificazione del reato di cui all'art. 337 cod. pen. nella forma tentata, è riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha rilevato come il delitto di resistenza dovesse considerarsi consumato essendo pienamente integrati tutti gli elementi costitutivi, non avendo rilievo ai fini della consumazione che l'atto del pubblico ufficiale non fosse stato effettivamente impedito, dal momento che l'impedimento di tale atto costituisce mero oggetto del dolo specifico;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 22218/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. nella forma tentata, è riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha rilevato come il delitto di resistenza dovesse considerarsi consumato essendo pienamente integrati tutti gli elementi costitutivi, non avendo rilievo ai fini della consumazione che l'atto del pubblico ufficiale non fosse stato effettivamente impedito, dal momento che l'impedimento di tale atto costituisce mero oggetto del dolo specifico;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Alampi Vincenzo, nato a Palmi il 08.05.1985 avverso la sentenza del 25/10/2022 emessa dalla Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Giordano OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura l'omessa riqualificazione del reato di cui all'art. 337 cod. pen. nella forma tentata, è riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha rilevato come il delitto di resistenza dovesse considerarsi consumato essendo pienamente integrati tutti gli elementi costitutivi, non avendo rilievo ai fini della consumazione che l'atto del pubblico ufficiale non fosse stato effettivamente impedito, dal momento che l'impedimento di tale atto costituisce mero oggetto del dolo specifico;
Considerato che il motivo di ricorso, afferente all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, essendo legislativamente preclusa l'applicazione di tale causa di non punibilità al delitto di resistenza a pubblico ufficiale; Ritenuto, infine, che il motivo di ricorso con cui si censura l'ecc:essività del trattamento sanzionatorio è parimenti manifestamente infondato, avendo il giudice di merito - con motivazione congrua ed immune da censure - rilevato come il giudice di primo grado avesse applicato la pena base nel minimo edittale, escluso la recidiva e concesso le circostanze attenuanti generiche e come non fossero ravvisabili i presupposti per operare un'ulteriore diminuzione della pena;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese • processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso