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Ordinanza — n. 22216/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic criticism of conviction under Art. 336 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22216/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Sara Linnongelli inadmissible and ordered her to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for the crime defined in Article 336 of the Penal Code, arguing against the coercive nature of the threat used. The court rejected this ground as a generic criticism that merely repeated arguments already thoroughly examined and dismissed by the trial judge with sound legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 336 cod. pen.; The appeal is inadmissible if it constitutes a generic criticism of the conviction that is merely a reproduction of grounds already adequately examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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generic criticism inadmissible appeal Art. 336 penal code coercive threat procedural costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

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Art. 336 cod. pen.
art. 336 cod. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Linnongelli Sara, nata a Bologna il 07/07/1995 avverso la sentenza del 03/03/2022 emessa dalla Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. è inammissibile perché avente a oggetto una censura generica; Considerato, inoltre, che tale motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla idoneità costrittiva della minaccia posta in essere dalla ricorrente (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso