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Ordinanza — n. 22215/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22215/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22215/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Aboukassem Siham Sabrin, nato a Modena il 17.03.1996 avverso la sentenza del 06/04/2022 emessa dalla Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Giordano OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in relaz one alla condanna per il delitto di evasione, è manifestamente infondato, dal momento che la Corte d'appello - con motivazione congrua ed esaustiva e, per come argomentata, non sindacabile in sede di legittimità - ha valutato che le modalità del fatto fossero ostative ad un giudizio di tenuità dell'offesa, essendo l'allontanamento avvenuto di notte e non avendo il ricorrente fornito alcuna giustificazione rispetto allo stesso;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 168 cod. pen; Ordinanza — n. 22215/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen., in relaz one alla condanna per il delitto di evasione, è manifestamente infondato, dal momento che la Corte d'appello - con motivazione congrua ed esaustiva e, per come argomentata, non sindacabile in sede di legittimità - ha valutato che le modalità del fatto fossero ostative ad un giudizio di tenuità dell'offesa, essendo l'allontanamento avvenuto di notte e non avendo il ricorrente fornito alcuna giustificazione rispetto allo stesso;

Parole chiave

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esenzione dalla pena aiuto all'evasione di detenuti evasione all'obbligo di contribuzione elusione fiscale inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
art. 168 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Aboukassem Siham Sabrin, nato a Modena il 17.03.1996 avverso la sentenza del 06/04/2022 emessa dalla Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Giordano OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in relaz one alla condanna per il delitto di evasione, è manifestamente infondato, dal momento che la Corte d'appello - con motivazione congrua ed esaustiva e, per come argomentata, non sindacabile in sede di legittimità - ha valutato che le modalità del fatto fossero ostative ad un giudizio di tenuità dell'offesa, essendo l'allontanamento avvenuto di notte e non avendo il ricorrente fornito alcuna giustificazione rispetto allo stesso;

Considerato che alle medesime conclusioni si espone il secondo motivo di ricorso, con cui si censura l'omessa applicazione della sospensione condizionale della pena nel presente procedimento, nonché la revoca di quella precedentemente concessa, cal momento che la Corte d'appello ha rilevato come - sebbene il fatto oggetto del presente procedimento fosse antecedente rispetto a quello in relazione al quale è stata revocata la sospensione condizionale della pena - il cumulo tra le due pene superasse i limiti previsti dall'art. 168 cod. pen. e che, comunque, alla luce dei numerosi precedenti penali, non potesse effettuarsi un giudizio favorevole in ordine alla futura astensione del ricorrente dalla commissione di ulteriori reati;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso