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Ordinanza — n. 22213/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for attacking appellate court's factual findings and sentencing logic.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22213/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal by Gabriele Dulcetta inadmissible. The appellant challenged the lower court's conviction for resistance and the specific sentencing balance, arguing the appellate court misinterpreted evidence and failed to weigh mitigating circumstances correctly. The court rejected these claims, noting the appellant merely proposed an alternative factual reconstruction without engaging with the proven evidence and that the sentencing reasoning remained logically coherent despite the appellant's focus on emotional states.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if it merely proposes an alternative factual reconstruction without engaging with the evidence or if it attacks the sentencing logic as specific when the reasoning is actually linear and coherent.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility resistance charge conviction sentencing balance review appellate factual findings mitigating circumstances logic attenuazione della pena affezioni psichiche cura psichiatrica

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DULCETTA GABRIELE nato a PALERMO il 29/06/1978 avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 4116/23 DULCETTA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché l'atto denominato "Memoria difensiva e motivi aggiunti" in data 19 aprile 2023 con il quale vengono ribadite le doglianze proposte in relazione ad entrambi i motivi;

Ritenuto che le censure svolte nel primo motivo dal ricorrente - afferenti alla ritenuta responsabilità per il reato di resistenza - risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità;

Ritenuto inoltre che il secondo motivo dedotto nel ricorso, attinente all'asserito vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al giudizio di bilanciamento delle circostanze in termini di equivalenza anziché di prevalenza delle attenuanti generiche, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta, insistendo sullo stato emozionale dell'imputato, di cui la Corte ha tenuto ampiamente conto rappresentando che esso comunque non fa venire meno la consapevolezza del proprio operato (v. pagg. 6 e 7);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de