Ordinanza — n. 22210/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRCELLO LEONARDO nato il 14/03/1980 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente a oggetto una censura generica; Considerato, inoltre, che il motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alle plurime ragioni - così come risultanti dal complessivo impianto probatorio - che deponevano nel senso della inverosimiglianza della giustificazione alternativa addotta dalla difesa (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 22210/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che la memoria prodotta in vista dell'odierna udienza riproduce gli argomenti difensivi già ritenuti generici e manifestamente infondati e, pertanto, il suo contenuto è irrilevante ai fini della inammissibilità del ricorso che ne ha determinato la trasmissione alla Settima Sezione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRCELLO LEONARDO nato il 14/03/1980 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente a oggetto una censura generica; Considerato, inoltre, che il motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alle plurime ragioni - così come risultanti dal complessivo impianto probatorio - che deponevano nel senso della inverosimiglianza della giustificazione alternativa addotta dalla difesa (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata);
Rilevato che la memoria prodotta in vista dell'odierna udienza riproduce gli argomenti difensivi già ritenuti generici e manifestamente infondati e, pertanto, il suo contenuto è irrilevante ai fini della inammissibilità del ricorso che ne ha determinato la trasmissione alla Settima Sezione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deci