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Ordinanza — n. 22205/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for being too generic and lacking specific legal or factual grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22205/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appellant's appeal inadmissible because the sole ground raised was formulated in a completely generic manner. The appellant failed to explicitly state the legal reasons or factual data supporting the criticism of the lower court's conviction for the crime defined in Article 385 of the Penal Code. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine of three thousand euros to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; The appeal must be dismissed if the grounds are too generic and fail to specify the legal reasons or factual data supporting the criticism.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specificity Article 385 Penal Code procedural costs Cassa delle ammende legittimità motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
4020/23 Orefice OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
art. 385 cod. pen
4020/23 Orefice OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OREFICE ALESSIO nato a NAPOLI il 03/06/1990 avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 4020/23 Orefice OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto formulato in modo del tutto generico, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono la censura; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/0