Criminal appeal dismissed for inadmissibility; comparative judgment applies only to aggravating/mitigating circumstances of the principal offense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Teodoro Scandurra inadmissible regarding the calculation of a continued sentence. The appellant argued that the territorial court failed to account for partial mental impairment when increasing the penalty for the principal crime. The court ruled that comparative analysis between circumstances applies solely to aggravating and mitigating factors of the most serious offense, not the satellite crimes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 cod. pen.; In cases of continued offense, the comparative judgment between circumstances applies exclusively to aggravating and mitigating factors pertaining to the principal crime, while those of satellite crimes are considered only for the statutory increase.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SGANDURRA TEODORO nato il 01/08/1950 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 4002/23 SGANDURRA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.314 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si deduce la violazione di legge con riferimento ai criteri seguiti per la determinazione della pena, e alla entità di quest'ultima, dolendosi in particolare che della diminuente del vizio parziale di mente la Corte territoriale, non abbia tenuto conto al momento dell'aumento della sanzione a titolo di continuazione, è manifestamente infondato dal momento che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di reato continuato, il giudizio di comparazione fra circostanze trova applicazione con riguardo alle sole aggravanti ed attenuanti che si riferiscono al fatto considerato come violazione più grave, dovendo tenersi conto di quelle relative ai reati "satellite" esclusivamente ai fini dell'aumento di pena ex art. 81 cod. pen. (Sez. 1, n. 13369 del 13/02/2018, D'Agostino, Rv. 272567);
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis