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Ordinanza — n. 22202/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22202/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22202/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI TULLIO GIUSEPPE nato a MARINO il 27/07/1970 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 3986/23 DI TULLIO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure svolte nel primo motivo dal ricorrente - afferenti alla ritenuta responsabilità per il reato di resistenza - risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello -che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio- con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22202/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso, relativo a violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, anche con riferimento alla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, oltre che generico, è aspecifico poic:hé la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità (v. pag.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali procedura di ricusazione restituzione dei sussidi statali desistenza dall'azione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI TULLIO GIUSEPPE nato a MARINO il 27/07/1970 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 3986/23 DI TULLIO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure svolte nel primo motivo dal ricorrente - afferenti alla ritenuta responsabilità per il reato di resistenza - risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello -che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio- con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità;

Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso, relativo a violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, anche con riferimento alla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, oltre che generico, è aspecifico poic:hé la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità (v. pag.

3) con cui il ricorrente non si confronta (pag. 5); Ritenuto inoltre che l'inamrnissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarai:o inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d