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Ordinanza — n. 22201/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22201/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22201/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'ANGELO FERDINANDO nato a MADDALONI il 21/08/1958 D'ANGELO GIUSEPPE nato a MADDALONI il 28/01/1951 ELISEO MICHELA nato a MADDALONI il 09/09/19:30 RAZZANO MADDALENA nato a MADDALONI il 13/02/1958 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 3984/23 D'ANGELO 3 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i comuni motivi di ricorso degli imputati;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22201/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 3984/23 D'ANGELO 3 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i comuni motivi di ricorso degli imputati;

Parole chiave

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attenuazione della pena individualizzazione della commisurazione penale sanzione sostitutiva modalità di calcolo dell'ammenda sanzioni penali condono delle spese procedurali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'ANGELO FERDINANDO nato a MADDALONI il 21/08/1958 D'ANGELO GIUSEPPE nato a MADDALONI il 28/01/1951 ELISEO MICHELA nato a MADDALONI il 09/09/19:30 RAZZANO MADDALENA nato a MADDALONI il 13/02/1958 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 3984/23 D'ANGELO 3 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i comuni motivi di ricorso degli imputati;

Ritenuto che con l'unico e comune motivo di ricorso, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, i ricorrenti non si confrontano con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa l'insussistenza di elementi positivi tali da consentire l'applicazione delle invocate circostanze e quindi di un trattamento più favorevole sotto il profilo sanzionatorio (v. pag. 13); Rilevato che i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i