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Ordinanza — n. 22198/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22198/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22198/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VINCI FRANCESCO nato a TOFFIA il 17/07/1968 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 3886/23 VINCI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di resistenza e lesioni personali); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure svolte nel primo motivo dal ricorrente -afferenti alla ritenuta responsabilità per i reati di lesioni personali e resistenza- risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello -che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio- con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22198/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso, relativo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 61 n. 2 cod. pen. non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello che verteva unicamente sulla ritenuta responsabilità per i reati ascritti e sul trattamento sanzionatorio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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corresponsabilità della vittima responsabilità personale abbandono per lesioni personali caso di rigore personale lesioni personali circostanze aggravanti o attenuanti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VINCI FRANCESCO nato a TOFFIA il 17/07/1968 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 3886/23 VINCI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di resistenza e lesioni personali); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure svolte nel primo motivo dal ricorrente -afferenti alla ritenuta responsabilità per i reati di lesioni personali e resistenza- risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello -che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio- con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità;

Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso, relativo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 61 n. 2 cod. pen. non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello che verteva unicamente sulla ritenuta responsabilità per i reati ascritti e sul trattamento sanzionatorio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così