Ordinanza — n. 22196/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEKNI RAFIK nato il 23/07/1994 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e la memoria; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso va dichiarato inammissibile. Le osservazioni sviluppate nel ricorso non si confrontano criticamente, da qui la loro genericità oltre che manifesta infondatezza, con la motivazione della sentenza impugnata che ha valutato il dedotto stato di necessità evidenziando che l'imputato non aveva offerto alcuna prova alle sue affermazioni e che ha motivato sulla impossibilità di ravvisare gli estremi di un pericolo attuale di grave danno alla persona, non altrimenti evitabile, nella condotta dell'imputato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22196/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che la memoria prodotta in vista dell'odierna udienza riproduce gli argomenti difensivi già ritenuti generici e manifestamente infondati e, pertanto, il suo contenuto è irrilevante ai fini della inammissibilità del ricorso che ne ha determinato la trasmissione alla Settima Sezione; Rilevato, infine, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEKNI RAFIK nato il 23/07/1994 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e la memoria; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso va dichiarato inammissibile. Le osservazioni sviluppate nel ricorso non si confrontano criticamente, da qui la loro genericità oltre che manifesta infondatezza, con la motivazione della sentenza impugnata che ha valutato il dedotto stato di necessità evidenziando che l'imputato non aveva offerto alcuna prova alle sue affermazioni e che ha motivato sulla impossibilità di ravvisare gli estremi di un pericolo attuale di grave danno alla persona, non altrimenti evitabile, nella condotta dell'imputato.
La indeterminatezza dei motivi di ricorso neppure offre spunti per individuare i punti o passaggi motivazionali inficiati da illogicità limitandosi a richiamare le difficoltà insorte nell'abitazione presso la quale era ristretto. Considerato che è indeducibile il motivo di ricorso che concerne la mancata applicazione, di ufficio, della causa di non punibilità di cui all'art. 1:31-bis cod. pen., peraltro genericamente invocata e facendo richiamo a presupposti di fatto, relativi alle difficoltà insorte nell'abitazione in cui era ristretto, già ritenuti insussistenti nella sentenza impugnata;
Rilevato che la memoria prodotta in vista dell'odierna udienza riproduce gli argomenti difensivi già ritenuti generici e manifestamente infondati e, pertanto, il suo contenuto è irrilevante ai fini della inammissibilità del ricorso che ne ha determinato la trasmissione alla Settima Sezione; Rilevato, infine, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 maggio 2