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Ordinanza — n. 22195/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of argument regarding generic mitigating circumstances under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22195/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by GJINALI ANTON inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for excessive severity due to the denial of generic mitigating circumstances, but the court found his arguments failed to address the territorial court's reasoning on the absence of positive elements. Consequently, the appeal was rejected because it did not provide a precise argumentation challenging the non-existence of factors required for such mitigation.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal against a criminal conviction is inadmissible if the appellant fails to provide a precise argumentation challenging the court's assessment of the absence of positive elements for generic mitigating circumstances.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances criminal appeal inadmissibility Italian Penal Code procedural costs lack of argumentation attenuazione della pena alleggerimento della pena sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJINALI ANTON nato il 27/03/1990 avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 3789/23 GIJNALI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che con l'unico motivo di ricorso, relativo all'eccessiva severità della pena in ragione della mancata concessione delle attenuanti generiche, il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa l'insussistenza di elementi positivi tali da consentire l'applicazione delle invocate circostanze e quindi di un trattamento più favorevole sotto il profilo sanzionatorio;

Rilevato che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0