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Ordinanza — n. 22194/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22194/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22194/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BALZANO ROSSELLA nato a TORINO il 22/11/1970 ARSALE MARIO nato a TORINO il 29/08/1975 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 3775/23 BALZANO + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.368 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso comuni ad entrambi gli imputati; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere cloglianze in punto di fatto;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22194/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 3775/23 BALZANO + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.368 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso comuni ad entrambi gli imputati; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere cloglianze in punto di fatto;

Parole chiave

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censure procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali controllo della commisurazione della pena revisione della sentenza penale censura dell'apprezzamento delle prove motivi di cassazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BALZANO ROSSELLA nato a TORINO il 22/11/1970 ARSALE MARIO nato a TORINO il 29/08/1975 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 3775/23 BALZANO + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.368 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso comuni ad entrambi gli imputati; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere cloglianze in punto di fatto;

Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in punto di responsabilità, contestata attraverso l'alternativa ricostruzione in fatto a fronte di motivazione non manifestamente illogica con adeguata valutazione degli elementi di prova; ciò in particolare con riguardo alle censure riguardanti la configurabilità del reato di calunnia per difetto dell'elemento psicologico; Rilevato che i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso