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Ordinanza — n. 22187/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22187/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22187/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIHAILOV EUGEN nato il 08/04/1994 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in ordine alla responsabilità dell'imputato e configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen. e 341-bis cod. pen. (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 22187/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il motivo di ricorso concernente l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato a stregua delle corrette argomentazioni con le quali la Corte ha disatteso la richiesta della loro applicazione (tra l'altro le precedenti condanne e la mancanza di segno di revisione critica dei fatti); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna dell'i' ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali spese di difesa allegazioni insufficientemente motivate anticipo delle spese ammende per infrazione procedurale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIHAILOV EUGEN nato il 08/04/1994 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in ordine alla responsabilità dell'imputato e configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen. e 341-bis cod. pen. (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);

Ritenuto che il motivo di ricorso concernente l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato a stregua delle corrette argomentazioni con le quali la Corte ha disatteso la richiesta della loro applicazione (tra l'altro le precedenti condanne e la mancanza di segno di revisione critica dei fatti); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna dell'i' ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2023 Il Consiglie