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Ordinanza — n. 22185/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22185/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22185/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATANIA SALVATORE nato a CATANIA il 19/04/1982 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; P visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, per insussistenza del dolo in quanto l'imputato non sarebbe stato consapevole della qualità di agenti di polizia dell'agente che stava presidiando alle operazioni di sostituzione della porta dell'abitazione pubblica abusivamente occupata dal ricorrente, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in ordine alla responsabilità dell'imputato e configurabilità dei reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 582,585, 576 n. 1 cod. pen. tenuto conto che l'agente si era immediatamente qualificato all'arrivo dell'imputato (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);

Regesto Legislator

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artt. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 22185/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. e 582,585, 576 n. 1 cod. pen. tenuto conto che l'agente si era immediatamente qualificato all'arrivo dell'imputato (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);

Parole chiave

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esame di cassazione cognizione del ricorso per cassazione censura dell'apprezzamento delle prove permesso di promuovere un procedimento penale agente di polizia testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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artt. 337 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATANIA SALVATORE nato a CATANIA il 19/04/1982 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; P visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, per insussistenza del dolo in quanto l'imputato non sarebbe stato consapevole della qualità di agenti di polizia dell'agente che stava presidiando alle operazioni di sostituzione della porta dell'abitazione pubblica abusivamente occupata dal ricorrente, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in ordine alla responsabilità dell'imputato e configurabilità dei reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 582,585, 576 n. 1 cod. pen. tenuto conto che l'agente si era immediatamente qualificato all'arrivo dell'imputato (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2023 Il Consigliere relatorté Pre71d