Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22184/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22184/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22184/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAFIERI GIUSEPPE nato a ANDRIA il 25/10/1993 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 3675/23 Cafieri OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui al!' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto formulato in modo del tutto generico, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono la censura; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/05

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 22184/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 3675/23 Cafieri OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui al!' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto formulato in modo del tutto generico, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono la censura; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/05

Parole chiave

Generato dall'IA
motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione procedimento pregiudiziale assunzione delle spese ricorso per inadempienza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 337 cod. pen
3675/23 Cafieri OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui al!' art. 337 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAFIERI GIUSEPPE nato a ANDRIA il 25/10/1993 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 3675/23 Cafieri OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui al!' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto formulato in modo del tutto generico, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono la censura; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/05