Ordinanza — n. 22183/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORCEDDA ROBERTO nato a CAGLIARI il 18/08/1962 avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 3669/23 Porcedda OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio - con particolare riferimento alla negata concessione delle attenuanti generiche - è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito che hanno rappresentato come le dette attenuanti siano state applicate, pur non nella massima estensione (v. in particolare pag. 4);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 22183/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 3669/23 Porcedda OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio - con particolare riferimento alla negata concessione delle attenuanti generiche - è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito che hanno rappresentato come le dette attenuanti siano state applicate, pur non nella massima estensione (v. in particolare pag. 4);
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORCEDDA ROBERTO nato a CAGLIARI il 18/08/1962 avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 3669/23 Porcedda OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio - con particolare riferimento alla negata concessione delle attenuanti generiche - è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito che hanno rappresentato come le dette attenuanti siano state applicate, pur non nella massima estensione (v. in particolare pag. 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma cli euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/