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Ordinanza — n. 22179/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds against fully motivated criminal conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22179/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Andrea Triuzzi against his criminal conviction for tax evasion inadmissible. The appellant argued against the conviction, but the court found his grounds to be generic rather than specific. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court must be based on specific legal grounds; generic objections against a fully motivated criminal judgment are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility generic grounds rejection tax evasion conviction Supreme Court review procedural costs award elusione fiscale uscita illegale dal paese evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIUZZI ANDREA nato a TARANTO il 06/03/1977 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; • esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici a fronte di completa motivazione della responsabilità dell'imputato con enucleazione degli aspetti rilevanti ai fini della integrazione degli elementi costitutivi del reato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della . ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2023 Il Consigliere latore Il Pres" I nte