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Ordinanza — n. 22172/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22172/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22172/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIBIATI ROBERTINO nato a CORTEMAGGIORE il 29/05/1967 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 3561/23 Libiati OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui air art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto formulato in modo del tutto generico, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono la censura; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/05

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 22172/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 3561/23 Libiati OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui air art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto formulato in modo del tutto generico, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono la censura; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/05

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione spese generali allegazioni insufficientemente motivate memoria illeggibile condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
3561/23 Libiati OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui air art. 385 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIBIATI ROBERTINO nato a CORTEMAGGIORE il 29/05/1967 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 3561/23 Libiati OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui air art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto formulato in modo del tutto generico, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono la censura; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/05