Cassation court dismisses appeal as inadmissible for containing mere factual complaints and unfounded arguments regarding criminal charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for resisting police and insulting a public official, arguing against the factual findings. The court rejected these claims as mere expressions of dissatisfaction and unsupported by the evidence presented in the appealed judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals in the interest of law are inadmissible if they consist solely of mere complaints on facts or manifestly unfounded arguments, as the lower court's reasoning on the constitution of the crimes of resistance and insult to a public official was correct and sufficient.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QAHIR KHALIL nato a KHOURIBGA( MAROCCO) il 09/12/1984 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; P visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano • Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e manifestamente infondati alla stregua delle corrette argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata sulla configurabilità dei reati i resistenza (art. 337 cod. pen.) e oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis cod. pen.) tenuto conto della reiterazione di frasi ingiuriose e delle azioni lesive poste in essere dall'imputato per contrastare l'intervento di controllo di polizia municipale sulle attività dell'area mercatale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dic:hiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2023 Il Consigliere rel ore [I Pres)t1ene