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Ordinanza — n. 22166/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22166/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22166/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TANZILLI LUCIO nato a CASSINO il 29/10/1969 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 3513/23 TANZILLI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.318 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, incentrato sulla denegata rinnovazione istruttoria, è privo di specificità in quanto non si confronta con le articolate argomentazioni della Corte territoriale e si risolvono nel contrastare la ricostruzione fattuale contenuta in sentenza (v. in particolare pagg. 6-8); rilevato infatti che i giudici di appello hanno rappresentato da un lato la piena utilizzabilità delle dichiarazioni rese da Massobrio in altro procedimento concluso con sentenza irrevocabile e, dall'altro che - anche a prescindere dall'utilizzo di dette dichiarazioni - le valutazioni in punto di responsabilità rimarrebbero immutate;

Regesto Legislator

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art. 323-bis cod. pen; Ordinanza — n. 22166/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 3513/23 TANZILLI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.318 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, incentrato sulla denegata rinnovazione istruttoria, è privo di specificità in quanto non si confronta con le articolate argomentazioni della Corte territoriale e si risolvono nel contrastare la ricostruzione fattuale contenuta in sentenza (v. in particolare pagg. 6-8); rilevato infatti che i giudici di appello hanno rappresentato da un lato la piena utilizzabilità delle dichiarazioni rese da Massobrio in altro procedimento concluso con sentenza irrevocabile e, dall'altro che - anche a prescindere dall'utilizzo di dette dichiarazioni - le valutazioni in punto di responsabilità rimarrebbero immutate;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali motivi di cassazione attenuazione libera della pena impugnabilità della decisione di rinvio impugnabilità di decisioni incidentali decisione monitoria

Disposizioni normative citate

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art. 323-bis cod. pen
Ritenuto quanto al secondo motivo di ricorso con cui si censurano la violazione di legge e il vizio di motivazione circa il mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TANZILLI LUCIO nato a CASSINO il 29/10/1969 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 3513/23 TANZILLI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.318 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, incentrato sulla denegata rinnovazione istruttoria, è privo di specificità in quanto non si confronta con le articolate argomentazioni della Corte territoriale e si risolvono nel contrastare la ricostruzione fattuale contenuta in sentenza (v. in particolare pagg. 6-8); rilevato infatti che i giudici di appello hanno rappresentato da un lato la piena utilizzabilità delle dichiarazioni rese da Massobrio in altro procedimento concluso con sentenza irrevocabile e, dall'altro che - anche a prescindere dall'utilizzo di dette dichiarazioni - le valutazioni in punto di responsabilità rimarrebbero immutate;

Ritenuto quanto al secondo motivo di ricorso con cui si censurano la violazione di legge e il vizio di motivazione circa il mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen. che la Corte di appello ha rappresentato le ragioni per le quali detta attenuante non è applicabile al caso di specie, con motivazione priva di fratture logiche e pertanto non censurabile in sede di controllo di legittimità; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de