Ordinanza — n. 22164/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UZZO FABRIZIO nato a IVREA il 07/03/1984 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 3497/23 Uzzo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso - relativo al mancato proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen. - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in guanto formulato in modo del tutto generico, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono la censura;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 22164/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 3497/23 Uzzo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso - relativo al mancato proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen. - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in guanto formulato in modo del tutto generico, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono la censura;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UZZO FABRIZIO nato a IVREA il 07/03/1984 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 3497/23 Uzzo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso - relativo al mancato proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen. - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in guanto formulato in modo del tutto generico, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono la censura;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/