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Ordinanza — n. 22163/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic lack of merit arguments regarding statutory aggravating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22163/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments presented against the lower court's finding of an aggravating circumstance. The appellant merely reproduced criticisms already examined by the Court of Appeal without providing specific legal reasons or factual data to support a re-evaluation of the merit. Consequently, the court upheld the conviction for resistance and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 61 n. 2 c.p.: An appeal is inadmissible if it consists of generic statements that merely reproduce prior criticisms without offering specific legal arguments or factual evidence to justify a re-examination of the merits.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments aggravating circumstance resistance crime lack of merit impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 61 n. 2 c.p.
309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura, nell'unico motivo di ricorso, la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASS ASS nato il 05/02/1994 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 3489/23 Bass OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reati di cui agli artt.337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura, nell'unico motivo di ricorso, la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. in relazione al reato di resistenza sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato arcromentativo, né coniugandosi alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono (v. pag. 5);

Rilevato che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i