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Ordinanza — n. 22162/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22162/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22162/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO GIANLUCA nato a MILANO il 16/10/1974 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 3485/23 BRUNO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.380 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso - attinente alla configurabilità del reato di patrocinio infedele - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in punto di responsabilità, contestata attraverso l'alternativa ricostruzione in fatto a fronte di motivazione non manifestamente illogica con adeguata valutazione degli elementi di prova;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22162/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 3485/23 BRUNO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.380 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso - attinente alla configurabilità del reato di patrocinio infedele - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in punto di responsabilità, contestata attraverso l'alternativa ricostruzione in fatto a fronte di motivazione non manifestamente illogica con adeguata valutazione degli elementi di prova;

Parole chiave

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colpa del patrocinatore durata dell'infrazione inadempimento reiterato restituzione del termine scaduto momento del reato recidiva nell'infrazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO GIANLUCA nato a MILANO il 16/10/1974 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 3485/23 BRUNO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.380 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso - attinente alla configurabilità del reato di patrocinio infedele - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in punto di responsabilità, contestata attraverso l'alternativa ricostruzione in fatto a fronte di motivazione non manifestamente illogica con adeguata valutazione degli elementi di prova;

Ritenuto che il secondo motivo, con il quale si invoca la intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato poichè il ricorrente fa decorrere il calcolo della prescrizione dal momento della conoscenza della contestazione della firma, quando invece, con riguardo al delitto in parola, la consumazione coincide con l'evento che reca nocumento alla parte, individuato dalla Corte territoriale nella data in cui è stata pronunciata la sentenza del Tribunale di Torino (21 maggio 2016), dovendosi nel caso di specie, al fine del calcolo dei tempi, tenere conto della ritenuta recidiva;

Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso