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Ordinanza — n. 22160/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22160/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22160/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAVARRA GIUSEPPE nato a SCIACCA il 14/10/1964 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 3475/23 NAVARRA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di resistenza e lesioni personali); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure svolte nel primo motivo dal ricorrente - relativo alla ritenuta sussistenza del reato di danneggiamento aggravato - risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità (v. in particolare dichiarazioni del teste Graffe°, ritenute pienamente attendibili);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22160/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto inoltre che anche il secondo motivo di ricorso - afferente alla violazione di legge in ordine al reato di resistenza - è meramente riproduttivo delle doglianze svolte nell'atto di appello, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione congrua e immune da fratture logiche (v. pag. 3); Ritenuto infine che il terzo motivo di ricorso, relativo al'eccessività del trattamento sanzionatorio è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. pag. 3). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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infrazione molto grave sanzione penale precedenti penali gravi aggravamento della pena infrazione privilegiata concussione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAVARRA GIUSEPPE nato a SCIACCA il 14/10/1964 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 3475/23 NAVARRA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di resistenza e lesioni personali); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure svolte nel primo motivo dal ricorrente - relativo alla ritenuta sussistenza del reato di danneggiamento aggravato - risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità (v. in particolare dichiarazioni del teste Graffe°, ritenute pienamente attendibili);

Ritenuto inoltre che anche il secondo motivo di ricorso - afferente alla violazione di legge in ordine al reato di resistenza - è meramente riproduttivo delle doglianze svolte nell'atto di appello, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione congrua e immune da fratture logiche (v. pag. 3); Ritenuto infine che il terzo motivo di ricorso, relativo al'eccessività del trattamento sanzionatorio è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. pag. 3). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de