Ordinanza — n. 22158/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARPA NATALE nato a TORRE ANNUNZIATA il 20/03/1969 avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI Cdato avv le parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 3455/23 Scarpa E IN DIRITTO che Natale Scarpa ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata di condanna alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale del ricorrente, essendo stato infatti irritualmente proposto di persona da Scarpa, in violazione della regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi" devono essere sottoscritti, "a pena di inammissibilità", da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 22158/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla cassa delle ammende che va fissata in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARPA NATALE nato a TORRE ANNUNZIATA il 20/03/1969 avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI Cdato avv le parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 3455/23 Scarpa
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che Natale Scarpa ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata di condanna alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale del ricorrente, essendo stato infatti irritualmente proposto di persona da Scarpa, in violazione della regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi" devono essere sottoscritti, "a pena di inammissibilità", da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla cassa delle ammende che va fissata in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso