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Ordinanza — n. 22157/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22157/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22157/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NERI MATTEO nato a PALERMO il 24/11/1977 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 3427/23 NERI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 18 aprile 2023, con cui si ribadiscono le doglianze proposte; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. (ribadito con la citata memoria) è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con sintetici ma corretti argomenti dal giudice di merito, laddove fa riferimento al fatto che l'imputato è stato sorpreso a distanza notevole dalla propria abitazione (v. in particolare pag. 3);

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 22157/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso - relativo alla mancata disapplicazione della recidiva, parimenti riproposto con la citata memoria - non si confronta con le motivazioni poste a base del provvedimento impugnato, laddove si fa riferimento al fatto che l'episodio in esame si pone nel solco di varie precedenti condanne, ultima delle quali divenuta irrevocabile solo nell'ottobre 2019, così rivelando la protervia nell'attività delittuosa da parte dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione assistenza riabilitativa criminalità persistente pentito assistenza sociale retroattiva sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 18 aprile 2023, con cui si ribadiscono le doglianze proposte; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NERI MATTEO nato a PALERMO il 24/11/1977 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 3427/23 NERI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 18 aprile 2023, con cui si ribadiscono le doglianze proposte; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. (ribadito con la citata memoria) è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con sintetici ma corretti argomenti dal giudice di merito, laddove fa riferimento al fatto che l'imputato è stato sorpreso a distanza notevole dalla propria abitazione (v. in particolare pag. 3);

Ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso - relativo alla mancata disapplicazione della recidiva, parimenti riproposto con la citata memoria - non si confronta con le motivazioni poste a base del provvedimento impugnato, laddove si fa riferimento al fatto che l'episodio in esame si pone nel solco di varie precedenti condanne, ultima delle quali divenuta irrevocabile solo nell'ottobre 2019, così rivelando la protervia nell'attività delittuosa da parte dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec