Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22156/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22156/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22156/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA, sul ricorso proposto da: BUSCEMI FABIO nato a PALERMO il 06/11/1972 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione al reato di evasione, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 22156/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, affatto contraddittoria, sul diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., valorizzando la constata durata dell'allontanamento (oltre 40 minuti) e del diniego delle circostanze attenuanti generiche alla luce dei reiterati precedenti penali; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
persecuzione determinante per la fuga legittimazione a contestare licenza eccezione di buona fede legittimazione passiva alibi difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis cod. pen
Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, affatto contraddittoria, sul diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA, sul ricorso proposto da: BUSCEMI FABIO nato a PALERMO il 06/11/1972 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione al reato di evasione, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;

Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, affatto contraddittoria, sul diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., valorizzando la constata durata dell'allontanamento (oltre 40 minuti) e del diniego delle circostanze attenuanti generiche alla luce dei reiterati precedenti penali; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2023 Il Consigliere rel ore Presj4èn