Ordinanza — n. 22153/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCACCIA VINCENZO nato a MONTEMAGGIORE BELSITO il 25/11/1952 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi, peraltro confusamente esposti, dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e volti alla ricostruzione del fatto con argomenti non proponibili in sede di legittimità (benché afferenti alla sussistenza del dolo e alla qualificazione giuridica del fatto) nonché riproduttivi di censure già adeguatamente esaminate dal giudice di appello e disattese con corretti argomenti giuridici sulla mancata applicazione della circostanza di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen. e sulla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. valorizzando, con riguardo a quest'ultima, concrete modalità del fatto (durata e permanenza in un bar, in violazione degli orari e ragioni per le quali ne era stata autorizzato l'allontanamento dal luogo di detenzione) non manifestamente illogici;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 22153/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che, in particolare, sulla mancata applicazione della circostanza di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen. i giudici del merito hanno fatto corretta applicazione dei precedenti di questa Corte che ne hanno precisato le condizioni di applicabilità essendo indispensabile che la persona sottoposta agli arresti domiciliari si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurla in carcere e non sufficiente il rientro nell'abitazione (RV. 280479); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCACCIA VINCENZO nato a MONTEMAGGIORE BELSITO il 25/11/1952 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi, peraltro confusamente esposti, dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e volti alla ricostruzione del fatto con argomenti non proponibili in sede di legittimità (benché afferenti alla sussistenza del dolo e alla qualificazione giuridica del fatto) nonché riproduttivi di censure già adeguatamente esaminate dal giudice di appello e disattese con corretti argomenti giuridici sulla mancata applicazione della circostanza di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen. e sulla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. valorizzando, con riguardo a quest'ultima, concrete modalità del fatto (durata e permanenza in un bar, in violazione degli orari e ragioni per le quali ne era stata autorizzato l'allontanamento dal luogo di detenzione) non manifestamente illogici;
Considerato che, in particolare, sulla mancata applicazione della circostanza di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen. i giudici del merito hanno fatto corretta applicazione dei precedenti di questa Corte che ne hanno precisato le condizioni di applicabilità essendo indispensabile che la persona sottoposta agli arresti domiciliari si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurla in carcere e non sufficiente il rientro nell'abitazione (RV. 280479); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2023 Il Consigliere relatore [I Pre